Consiglio di Stato: docenti con diploma magistrale conseguito entro a.s.2001/02 hanno diritto di accesso alle GAE

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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973/2015, ha riconosciuto il diritto del docenti in possesso di diploma di istituto magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, di accedere alle Graduatorie ad Esaurimento.

In data 16 aprile 2015, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), è di nuovo intervenuto sulla posizione giuridica del personale docente ed educativo in possesso di diploma magistrale, pronunciandosi sul ricorso di alcuni docenti presentato, in prima istanza, al TAR Lazio. L’Amministrazione Scolastica, infatti, aveva negato il valore abilitante del diploma magistrale, conseguito nei termini sopra descritti, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (utile per l’assunzione a tempo indeterminato). Tale ricorso è stato, quindi, definitivamente accolto e, in conseguenza di ciò, il Consiglio di Stato ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non aveva consentito agli stessi docenti, in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle summenzionate graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento (da qui in avanti ance “GAE”).

In particolare, il Collegio Giudicante ha ritenuto sussistente l’attualità dell’interesse dei ricorrenti ai quali, invece, in precedenza, non era stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle GAE riservate ai docenti muniti di abilitazione. Infatti,  il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 era stato considerato titolo abilitante solo a partire da un successivo intervento dello stesso Consiglio di Stato, il cui parere era poi stato formalizzato mediante l’adozione del D.P.R. del 25 marzo 2014. Secondo il Consiglio di Stato, quindi, quest’ultimo provvedimento normativo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, avrebbe così legittimamente consentito ai ricorrenti di cui sopra di presentare successivamente la predetta domanda di inserimento in graduatoria.

Secondo il Collegio Giudicante, infatti, non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali (con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002), al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento fossero già in possesso del titolo abilitante e il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014 (a seguito della precedente pronuncia della stessa autorità), non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, sono state considerate valide le domande di inserimento effettuate nei termini (termini che sarebbero decorsi dall’effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell’atto impugnato).

In conclusione, il Consiglio di Stato ha statuito che “[…] i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati. […]” (enfasi aggiunta).

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