Guida in stato di ebbrezza e lavoro di pubblica utilità

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Guida in stato di ebbrezza? La normativa applicabile prevede, in certi casi e con alcune significative eccezioni, la possibilità di applicazione del beneficio del lavoro di pubblica utilità in favore dell’imputato.

Gli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del Codice della Strada, prevedono infatti che, in certi casi e a certe condizioni, la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività, non retribuita, a favore della collettività.

Tuttavia, merita ricordare come il lavoro di pubblica utilità non possa essere concesso laddove sussista l’aggravante dell’incidente stradale provocato oppure qualora il condannato abbia già usufruito dello stesso beneficio.

Il condannato inoltre non è obbligato a svolgere il lavoro di pubblica utilità. La normativa, infatti, prevede che la sostituzione della pena sia subordinata alla mancata opposizione dell’interessato all’applicazione del beneficio in parola.

L’esito positivo della misura comporta rilevanti benefici: a) l’estinzione del reato, b) il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e c) la revoca della confisca obbligatoria del veicolo (ove applicabile).

Il Tribunale di Firenze ha sottoscritto, insieme alle altre autorità territorialmente e funzionalmente competenti, un protocollo di intesa per assicurare un efficace coordinamento tra i soggetti interessati all’applicazione, l’esecuzione e lo svolgimento dell’istituto del lavoro di pubblica utilità, anche nell’ottica di garantire i diritti processuali e sostanziali dell’imputato e del suo difensore.