Per le imprese interessate ad investire all’estero esiste uno strumento giuridico finalizzato all’ottimizzazione delle implicazioni fiscali internazionali connesse. L’art. 8 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare una procedura di ruling internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties, e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’articolo 162 del Tuir nonché dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all’Italia. La procedura in questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo, tra l’Amministrazione finanziaria e l’impresa con attività internazionale, che vincola, entrambe le parti, sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo stesso è stato stipulato e per i quattro periodi d’imposta successivi.
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