Sentenza del Tribunale di Treviso in favore dei docenti in regime di TFR contro la trattenuta del 2,50 %

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Respingendo opposizione a decreto ingiuntivo, con sentenza n.  104/2014, depositata l’11 luglio 2014, il Tribunale di Treviso ha segnato un passo importante nel riconoscimento dell’illegittimità della trattenuta/rivalsa del 2,50% sull’80% della retribuzione lorda a carico anche dei docenti della scuola pubblica soggetti al regime di Trattamento di fine rapporto.

La controversia riguarda la contestata disparità di trattamento tra i lavoratori pubblici in regime di TFR (che subiscono la summenzionata trattenuta) e i lavoratori privati in regime di TFR (ai quali non si applica).

Il giudice ha riconosciuto che la pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 ha sancito un principio di diritto che si applica oltre le ipotesi espressamente prese in considerazione in occasione della pronuncia. Tale principio, secondo il Tribunale di Treviso, si applica infatti a tutte quelle ipotesi: “[…] in cui il medesimo regime di trattamento di fine rapporto applicato al dipendente privato venga esteso a quello pubblico con modifiche sfavorevoli per quest’ultimo non giustificate da differenze relative alla qualità e quantità della prestazione lavorativa che se è uguale per entrambe le categorie di dipendenti deve comportare per ciascuna lo stesso risultato economico. […]” (enfasi aggiunta; Sent. n. 104/2014, Tribunale Treviso).

Per questi motivi il giudice di Treviso ha dichiarato infondato il ricorso dell’Amministrazione riconoscendo il diritto del docente alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.

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